Art. 11.
1. La dichiarazione scritta e la dichiarazione anticipata, previste, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 4, e 3, non hanno valore vincolante nei confronti del medico e di ogni altro soggetto.
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2. Se il medico non intende praticare l'intervento di eutanasia, è tenuto ad informare tempestivamente il paziente o la persona di fiducia eventualmente nominata, ai sensi degli articoli 2 e 3, precisando le ragioni della propria scelta. Qualora la decisione sia dovuta a ragioni mediche, la motivazione è riportata nella cartella clinica del paziente unitamente all'eventuale proposta terapeutica.
3. Il medico che sceglie di non eseguire un'intervento di eutanasia è tenuto, su richiesta del paziente o della persona di sua fiducia, a consegnare la cartella clinica del paziente al medico curante designato da quest'ultimo o dalla persona di fiducia.